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Art. 1 - Denominazione e sede

1. Per volontà dei soci fondatori e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'Associazione che assume la denominazione Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime che sarà integrata con "Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime Ente del Terzo Settore" o, in breve, "Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime ETS" a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro, di seguito denominata Associazione. Fino al conferimento della personalità giuridica, ex articolo 49 della Costituzione, l’Associazione opera come Associazione non riconosciuta. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in Modena. Possono essere costituite altre sedi nazionali, centrali e periferiche. Possono essere altresì costituite sedi nel mondo per gli italiani residenti all’estero.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


                                                                                          Art. 2 – Statuto
1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


                                                                               Art. 3 - Efficacia dello Statuto
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.


Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

                                                                                           Art. 5 - Scopo
1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. Scopi: l’Associazione è autonoma e indipendente e in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposte, di elaborazione, di confronto democratico per il concreto raggiungimento delle finalità di cui di seguito. Scopo dell’Associazione è quello di fornire sostegno legale e psicologico alle Vittime di reati violenti, così come di intraprendere iniziative legislative dirette a introdurre e/o modificare la normativa penale e/o civile in materia di diritti delle Vittime e di punibilità/contrasto/prevenzione dei fatti criminosi, con specifico impegno, tra gli altri, alla introduzione della figura del Garante Nazionale per i diritti delle Vittime e alla modifica dell’attuale normativa afferente il Fondo di Garanzia per le Vittime di reati.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

Effettuare studi e ricerche dirette ad analizzare i dati afferenti la criminalità violenta, la concreta punibilità della medesima, il grado di tutela dei diritti delle Vittime, l’effettivo diritto al risarcimento dei danni morali e/o materiali subiti, il concreto reinserimento delle Vittime, in situazione di disagio dopo il reato, nella società; realizzare corsi di formazione, convegni e dibattiti al fine di elaborare proposte capaci di sensibilizzare le istituzioni competenti su determinati temi quali quelli sopra citati; organizzare eventi, iniziative e manifestazioni in stretta collaborazione con altreassociazioni con finalità simili per condividere un percorso comune; costituirsi parte civile nei processi penali diretti ad accertare la responsabilità per reati violenti contro la persona e il patrimonio; stimolare le Istituzioni, attraverso le risultanze delle proprie ricerche e attività di proposta legislativa, a introdurre e/o modificare la normativa in tema di tutela delle Vittima e/o certezza della pena e/o prevenzione alla commissione di reati violenti e/o a tutte quelle attività prodromiche alla realizzazione concreta dei principii costituzionali di uguaglianza e libertà; sviluppare partnership e collaborazioni anche con altre associazioni che perseguano finalità complementari e/o 

similari; favorire la costituzione di referenze territoriali, compresi sportelli di sostegno psicologico e legale, per la rappresentanza a livello locale dell’Osservatorio.

4. L'Associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

6. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.


Art. 6 - Soci

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione - senza alcuna forma di discriminazione - le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possono garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio. Non possono aderire coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per reati che comportino incompatibilità sostanziali con le finalità dell'Associazione. L’adesione è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altre Associazioni e/o Federazioni, purché non ritenute dal Presidente in contrasto con le finalità dell’Associazione medesima.

I soci possono essere:

a) Soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. Salve diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci ordinari;

b) Soci ordinari: sono soci ordinari (passivi e attivi) le persone fisiche che aderiscono all'Associazione e ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi offerti e di partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione. Possono altresì prestare un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tra i Soci ordinari possono essere nominati dal Presidente con ratifica del Consiglio Direttivo, o dal medesimo, i referenti territoriali i quali si impegnano attivamente ad operare concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali in qualità di volontari sul territorio assegnato. 

I Soci ordinari sono tenuti a versare una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno e comunicata su sito dell’Associazione raggiungibile all’indirizzo www.osservatoriovittime.com o www.osservatoriosostegnovittime.com;

c) Soci onorari: sono soci onorari le Vittime di reato che l'Associazione intende tutelare, i loro familiari e le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione, o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della tassa sociale, possono tuttavia fare libere donazioni.

d) soci sostenitori o promotori: sono coloro che si riconoscono nei fini dell’Associazione e non hanno obbligo d'impegno ad operare concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali o di partecipazione alle iniziative, ma contribuiscono economicamente con una quota associativa che non può essere inferiore a quella di socio ordinario e che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e comunicata nel sito dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile;

                                          

                                                                          Art. 7 - Ammissione del Socio 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo in carica impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.La richiesta può essere fatta via e-mail a info@osservatoriosostegnovittime.com, o attraverso altri mezzi telematici indicati nel sito www.osservatoriovittime.com o www.osservatoriosostegnovittime.com. Le adesioni possono avvenire anche durante Eventi e Manifestazioni organizzate dalla Sede Nazionale, da parte di personale autorizzato di cui si può avere notizia scrivendo alla mail sopra indicata. 

  1. L’adesione all'Associazione è su base annuale e si rinnova automaticamente anno per anno in assenza di disdetta da inoltrarsi alla casella e-mail sopra indicata e indirizzata al Presidente o al Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale di adesione entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dall’avvenuta accettazione, può determinare la decadenza dell’associato. Le modalità e le procedure per l’adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento. La Sede Nazionale cura la tenuta e l’aggiornamento del “Libro dei Soci” .

  2. A tutti gli aderenti, in particolare ai soci attivi e con carica di referenti, compete il dovere di osservare le regole anche morali dell’Osservatorio e di impegnarsi attivamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni partecipando alle iniziative della Sede Nazionale e/o dalle sedi distaccate sul territorio, anche unitamente alle associazioni federate. 

  3. Ai Soci attivi compete inoltre il dovere di partecipazione attiva che prevede incontri, raccolta firme per eventuali petizioni popolari, presenza a Manifestazioni o Riunioni ritenute decisive dalla Sede Nazionale, volantinaggio, volontariato sociale, sostegno attivo per le fasce di cittadini Vittime dei reati di cui si occupa l’Associazione

  4. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

  5. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell’Associazione. Se entro il termine sopra indicato non giunge alcuna notizia l’adesione è considerata accettata.

  6. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

  7. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel libro soci.

  8. La quota associativa sarà decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Il Consiglio Direttivo determina altresì il termine entro il quale deve essere versata la quota associativa.

  9. La collaborazione degli associati al perseguimento delle finalità associative, così come quella di terzi che prestino la propria attività per il perseguimento dell’attività comune, è gratuita;

  10. 10.E’ in facoltà di ciascun associato recedere dall’Osservatorio mediante comunicazione in forma scritta inviata al seguente indirizzo mail: info@osservatoriosostegnovittime.com, la quale avrà efficacia immediata dal ricevimento del recesso medesimo. L’esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell’art 24 del codice civile, è deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ove non diversamente regolato;

  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l’andamento;

  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 

2. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; 

  • tenere un comportamento etico non contrario agli scopi dell’osservatorio e non lesivo delle persone da esso tutelate;

  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 9 - Volontari
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.



                                                                         Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
1. La qualità di Socio si perde per:

a)  decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissione, nei termini sopra espressi;

c) espulsione: il Consiglio Direttivo o il Presidente con successiva ratifica del consiglio, può espellere un Socio previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 

2. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Osservatorio non possono riavere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio. Non possono, altresì, agire in rappresentanza e per conto dell’Associazione.



                                                                                   Art. 11 - Organi Sociali
1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Vicepresidente;

e) Segretario/Tesoriere (in assenza assume il ruolo il Presidente);

f) Coordinatore Nazionale;

g) Comitato scientifico consultivo formato da un numero variabile di membri scelto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci, tra professionisti nel campo del Diritto, della Scienza, della Medicina, della Psicologia.

Il Presidente, con ratifica del Consiglio Direttivo o il Consiglio medesimo, può individuare altre Strutture e Organi Nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’Associazione.


Art. 12 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’articolo 6 del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente e/o Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. I verbali delle adunanze dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di volta in volta designato. 

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

  2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Se l'adesione non raggiungesse la partecipazione del numero dei soci necessario, si invia una seconda convocazione. Tranne i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

  3. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (info@osservatoriosostegnovittime.com), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

  4. E' ammessa la convocazione dell'Assemblea con svolgimento telematico escluse le chat (per telematico si intende: e-mail con invio del documento d'identità o mezzi che permettono il collegamento audio/video tra i partecipanti) per garantire la massima presenza dei soci sparsi su tutto il territorio nazionale. L'espressione del voto in via elettronica è ammessa, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

  5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che dovranno essere eseguite secondo il regolamento reso noto di volta in volta all'inizio dell’Assemblea.

  6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. Se  la riunione è telematica saranno tenuti a verbale tutti i messaggi scambiati via mail o, se possibile, tutte le registrazioni audio/video. 



                                                                             Art. 13 - Compiti dell'Assemblea
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Osservatorio;

- il bilancio dell’esercizio sociale.

L’Assemblea inoltre elegge e delibera in merito a:

  • i membri del Consiglio Direttivo che non siano soci fondatori;

  • gli indirizzi programmatici dell’Osservatorio;

  • altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno

Queste deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice degli iscritti in prima convocazione, a maggioranza semplice dei votanti in seconda convocazione.

L'Assemblea inoltre a maggioranza qualificata (2/3) degli iscritti:

  • può promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

  • revoca i membri degli organi sociali in caso di gravi inadempienze agli scopi statutari;

  • delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.



                                                                        Art. 14 - Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. La delega non è valida quando le Assemblee si svolgono con mezzi telematici. 

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



                                                                      Art. 15 - Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria ratifica le modifiche dello statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

3. Non è ammessa Assemblea telematica per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. 


                                                                      Art. 16 - Struttura dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o da altra persona nominata dal Presidente durante l’Assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Quando l'Assemblea avviene per via telematica il verbale sarà composto dalla conservazione e archiviazione delle e-mail scambiate o dei file audio-video. 

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

                                                                         Art. 17 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di diritto dai  soci fondatori i quali restano in carica a tempo indeterminato se non espulsi per comprovati motivi o dismessi per dimissioni. Componenti del Consiglio Direttivo sono anche un numero massimo di tre persone elette tra tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa e viene eletto dall'Assemblea su proposta spontanea del singolo Socio che si candida, o del Presidente, o del Consiglio Direttivo in carica. I membri così eletti restano in carica tre anni e comunque fino allo scadere del mandato del Presidente e sono rieleggibili. 

  1. Il primo Consiglio Direttivo è riunito all'atto della costituzione dell'Associazione tra i Soci fondatori. Il Presidente, con ratifica del Consiglio Direttivo in carica composto inizialmente dai soli Soci fondatori, può indicare membri provvisori che diventano effettivi con ratifica della prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. 

  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di ognuno dei suoi membri, almeno una volta ogni tre mesi. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

  3. E' ammessa la convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con svolgimento telematico escluse le chat (per telematico si intende: e-mail con invio del documento d'identità o mezzi che permettono il collegamento audio/video tra i partecipanti) per garantire la massima presenza dei consiglieri sparsi su tutto il territorio nazionale. L'espressione del voto in via elettronica è ammessa, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

  4. Per la validità dei lavori del Consiglio Direttivo, nella prima convocazione, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; nella seconda, invece, non è previsto nessun quorum. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

  5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta designato.

  6. Compete al Consiglio Direttivo:

  1. eleggere il Presidente;

  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  3. elaborare gli indirizzi e le direttive generali dell’Osservatorio;

  4. fissare le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;

  5. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

  6. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

  7. nominare il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti. In sua assenza assume le funzioni il Presidente. 

  8. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

  9. stabilire l’ammontare della quota associativa ed i termini del suo versamento

  10. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

  11. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

  12. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

  13. stabilire le modifiche allo statuto;

  14. decidere sull'espulsione dei soci;

  15. coordinare le attività di comunicazione;

A ciascuno dei suoi Membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dal Consiglio Direttivo stesso, ivi compresa l’attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7. La carica è gratuita.

                                                                                  Art. 18 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

  2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con i due terzi del numero dei votanti per gravi inadempienze agli scopi dell'Associazione;

  3. Nomina il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

  4. Nomina un Coordinatore Nazionale dell'Associazione;

  5. È responsabile dei rapporti con le organizzazioni regionali e nazionali, salvo delega affidata ad altro socio

  6. Coordina le iniziative delle Sedi territoriali in stretti rapporti con il Coordinatore Nazionale;

  7. Dirige l’attività nazionale avvalendosi dei Referenti

  8. Guida la Delegazione che rappresenta L'Associazione nelle consultazioni di rilievo;

  9. Attribuisce compiti e funzioni;

  10. 10.È il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna;

  11. 11.Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

  12. 12.Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

  13. 13.In via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio Direttivo revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello Statuto con particolare attenzione alla violazione degli scopi statutari.

  14. 14.Cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed in casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione successiva.

  15. 15.Nomina un Revisore (anche esterno) che ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

  16. 16.La carica è gratuita.

 

Art. 19 - Il tesoriere/segretario

 

Il Tesoriere/Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente. Dura in carica tre anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato. Il tesoriere/segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

Il Tesoriere/Segretario:

  1. ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie nel rispetto delle leggi vigenti;

  2. ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva; 

  3. può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;

  4. predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto dei relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità delle Associazioni non lucrative;

  5. può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;

  6. cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle leggi vigenti e ne dispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

  7. cura la eventuale assunzione e la gestione del personale, se presente, e il regolare funzionamento degli uffici e delle sedi dell’Associazione e di ogni attività logistica;

  8. controlla la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria delle sedi distaccate, se costituite.

  9.   tiene la cassa dell’Associazione e ne risponde davanti al Consiglio Direttivo;

  10. 10. tiene aggiornata la contabilità dell’Osservatorio, effettua le riscossioni ed i pagamenti, illustra all’Assemblea il Bilancio consuntivo su proposta del Consiglio Direttivo.

  11. 11. gestisce la cassa nazionale che accentra tutte le entrate per poi suddividere al bisogno il patrimonio alle sedi territoriali se costituite.

  12. 12. La carica è gratuita

In caso di mancata nomina del Tesoriere/Segretario le sue funzioni sono svolte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

                                                                       Art. 19 - Risorse economiche
1. L'Associazione, ferma restando l’assenza di scopo di lucro, trae i mezzi per conseguire i propri scopi da: 

  • quote associative; 

  • contributi pubblici e privati; 

  • donazioni e lasciti testamentari; 

  • rendite patrimoniali; 

  • attività di raccolta fondi; 

  • rimborsi da convenzioni; 

  • dalla vendita di gadget o di beni messi a disposizione dai soci, o creati appositamente in forma artigianale, intellettuale o artistica dagli associati stessi (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale) 

  • se autorizzato dalla legge, da sponsorizzazioni degli eventi.

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.  

L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte e amministra il proprio patrimonio comune sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo decide, su proposta del Presidente, sulla destinazione del patrimonio residuo. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale. 


                                                                                       Art. 20 - Beni
1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

                                           Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

                                                                  Art. 22 - Scritture contabili e bilancio
1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

                                                                              Art. 23 - Bilancio sociale
1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.


                                                                       Art. 24 - Pubblicità e trasparenza
1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo anche via mail a:

info@osservatoriosostegnovittime.com

                                                                               Art. 25 - Convenzioni
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

                                                                           Art. 26 - Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

                                                                Art. 27 - Responsabilità dell'Associazione
1. L' Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

                                                                        Art. 29 - Assicurazione Associazione
1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.


                                                                                 Art. 30 - Scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

                                                                 Art. 31 - Norme di rinvio e disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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